Statuto dell' Associazione Cavalli del Bisbino ONLUS
Art. 1 – Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un’associazione sotto la denominazione: "Cavalli del Bisbino Onlus". L’associazione si obbliga all’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”, secondo il D. Lgs. N°460/97 art.10, comma 1, lettera i).
Art. 2 - La ONLUS non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’associazione si propone di provvedere al mantenimento e di salvaguardare la libertà, il benessere e l’integrità del branco di cavalli denominati “i cavalli del Bisbino”, rispettando le norme sanitarie e di sicurezza vigenti. In particolare l’associazione intende rispettare e preservare il carattere sociale e cognitivo di ciascun cavallo, dando la possibilità di esprimersi e svilupparsi nell’interazione con i propri simili e con l’uomo e soprattutto vietando qualsiasi tipo di condizionamento, addestramento e sfruttamento.
La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.
Art. 3 - La ONLUS ha sede in Via Manzoni 18, 22100 Como.
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio.
Le firme depositate presso tali Istituti saranno quelle del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è annuale, intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 5 - Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori (firmatari all’atto di costituzione dell’associazione);
- soci ordinari (Istituti, Enti, Società, persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo statuto ed appartenenti alle aree di competenza);
- soci sostenitori (Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente le attività dell’associazione).
I soci che non avranno rinnovato la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno decadranno dalla qualifica di socio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associative delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; l’indegnità è sancita dall’Assemblea dei soci.
Per indegnità si intende l’aver diffuso notizie con ogni mezzo e commesso atti tali da ledere il prestigio dell’associazione o del Consiglio direttivo o che si pongano in conflitto con le delibere assunte o con il presente Statuto, oppure azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all’associazione danni economici o particolari difficoltà gestionali.
Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.
Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, (come deliberato dall’assemblea dei soci del 22.02.2013) eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione temporanea alla prima riunione utile, chiedendo la ratifica o una nuova nomina alla successiva assemblea. Il Consigliere subentrante rimane in carica per la durata residua del mandato. Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, che assume i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento, e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il Consigliere che, senza giustificazione, mancasse ad almeno tre sedute consecutive potrà essere considerato decaduto dalla carica. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.
Il Consiglio:
1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;
- attua la gestione determinata dal Consiglio, impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Tesoriere:
- amministra i fondi a disposizione dell’Associazione ed è responsabile della loro corretta gestione;
- propone al Consiglio le iniziative di politica finanziaria e può chiedere pareri su qualsiasi iniziativa di carattere finanziario.
Art. 8 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia o nel Canton Ticino, Svizzera. Essendo la maggior parte dei soci di nazionalità svizzera, residenti in Ticino, si vuole in questo modo facilitare la loro partecipazione all’assemblea generale.
Entro il mese di maggio di ogni anno, l'Assemblea si deve riunire, in seduta ordinaria, per deliberare sul bilancio, sugli indirizzi, sul programma di attività proposta dal Consiglio, sulla nomina del Presidente, del Tesoriere e dei membri del Consiglio Direttivo; in seduta straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Hanno diritto di voto tutte le persone maggiori di 18 anni, registrate nell’albo dell’Associazione e in regola con il pagamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci; è consentito un massimo di tre deleghe per socio.
Tutte le votazioni dell’Assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei votanti. Per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Le modifiche obbligano tutti i soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.
Tutte le riunioni dell’Assemblea si svolgono in seduta riservata, salvo diversa decisione di chi le presiede.
Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.
Art. 10 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.
Questo statuto è composto da n°10 articoli disposti su 5 pagine.
Approvato a Como il giorno 5 marzo 2010
Modificato a Como in assemblea straorinaria il 1 settembre 2010
Modificato a Como in assemblea straordinaria il 22 febbraio 2013
Modificato a Uggiate Trevano in assemblea straordinaria il 18 marzo 2016